Il Giudice Sportivo, visto il ricorso in opposizione ex art. 78 Reg. di Giustizia e ss., notificato dalla Società Rugby Viadana srl. in data 23 febbraio u.s., in persona del suo Presidente p.t. Dr. Silvano Melegari, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo in data 17 febbraio 2010 (Com Coppa Italia/2/GS), con la quale veniva comminata all’affiliata la sanzione della perdita della gara giocata contro la società Petrarca Rugby Padova con il punteggio di 0-20, la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e la multa di €350,00 lo dichiara ammissibile.
La ricorrente chiede al Giudice Sportivo adito che lo stesso voglia, in via principale revocare il provvedimento deliberato nella riunione del 17 febbraio 2010 e cioè revocare la dichiarazione di sconfitta a tavolino per 0-20, revocare la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e la multa di Euro 350,00.
In via subordinata la reclamante invoca il riconoscimento del risultato acquisito sul campo con tutte le conseguenze che ne derivano, applicando alla fattispecie l’art. 12 comma 1 del RdG;
In via ulteriormente subordinata, ridurre la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica e della multa di euro 350,00
applicando alla fattispecie l’attenuante generica prevista dall’art. 10, comma 2 del RdG.
A sostegno delle suddette richieste la ricorrente, in sintesi, prospetta le seguenti articolate osservazioni:
a) il giudice sportivo, sulla scorta di una, a nostro avviso, errata interpretazione della Circolare CNAR n. 8/2009/10 dell’8 settembre 2009, sosteneva che l’odierna ricorrente non avrebbe dovuto utilizzare gli otto giocatori a disposizione ma ne avrebbe potuto utilizzare solo 7. A ben vedere la regola NON è stata violata ed infatti lo spirito del mutamento apportato, nell’animo del legislatore sportivo internazionale, è teso a permettere alla squadra di avere a disposizione 2 giocatori per ruoloin grado di giocare pilone sinistro, tallonatore e pilone destro; lo stesso CNAR con circolare 2/2009/10 del 24 agosto 09 puntualizzava che le sostituzioni avrebbero dovuto continuare ad essere eseguite secondo il punto 3.4 della Regola e cioè avrebbero potuto essere utilizzati solo 7 giocatori degli 8 nominati.
Ciò che non era aggiunto, perché di aderente interpretazione della ratio legis così come modificata, e che non veniva specificato nemmeno nella circolare CNAR n.2 2009/10 richiamata nel provvedimento oggetto di opposizione, concerneva il
fatto che avrebbe dovuto riferirsi tale norma solo ed esclusivamente alle sostituzioni definitive. Diversamente opinando quale sarebbe il vantaggio di avere in panchina un sostituto per ruolo in prima linea senza poi poterlo effettivamente utilizzare?
E’ evidente che degli 8 giocatori in panchina solo 7 possono entrare in campo in via definitiva ma non è possibile interpretare la norma in modo da non permettere l’utilizzo di tutti gli 8 giocatori durante il match.
b) altro motivo di doglianza è quello concernente l’inapplicabilità dell’art. 28.
Infatti tale norma, a sommesso parere della scrivente società, si riferisce alla fattispecie in cui uno o più giocatori abbiano partecipato ad una gara senza possibilità di parteciparvi (tipo: giocatore squalificato in precedenza).
Il caso di specie si attaglia alla situazione di cui alla Regola 3 Punto 3.2 quando una squadra è in campo con più di quindici giocatori l’arbitro ferma il gioco ed invita il capitano a ristabilire il numero di 15 in campo applicando semmai un calcio di punizione MA non la squalifica della squadra. Quindi essendo in astratto possibile che tutti gli otto giocatori del Viadana potevano entrare a giocare l’art. 28 punto 1 lettera e) NON è applicabile al caso di specie.
c) V’è di più: l’arbitro non ha rilevato alcuna violazione che invece al momento avrebbe dovuto segnalare per impedire l’eventuale infrazione alla stregua della circostanza di far entrare in campo più giocatori di quelli previsti dalla Regola 3.
d) In ultima istanza la ricorrente tiene a precisare che ad ogni buon conto gli artt. 10 e 12 del RdG possono e debbono essere applicati al caso di specie. Dunque l’opponente deve affermare che il comportamento sanzionato è certamente esente da censura per la poco chiara applicazione della nuova regola introdotta dall’IRB.
Tutto ciò premesso la società Rugby Viadana srl in persona del suo Presidente p.t. Dr. Silvano Melegari ,formula le richieste di cui in premessa.
Le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente, molto articolate ed approfondite, non possono trovare che parziale accoglimento per le analitiche osservazioni di cui appreso.
a) quanto all’errata interpretazione della norma di cui alla Circolare CNAR n. 8/ 09/010 è sufficiente richiamare per esteso il capoverso che qui interessa per ritenere, al contrario, esatta l’interpretazione sin qui data dall’Ufficio del Giudice Sportivo: …omissis…qualora una squadra nomini 8 (otto) giocatori quali riserve, essa potra’ utilizzarne solo 7 (sette) per sostituzioni/rimpiazzi includendo in questi 7 (sette) anche i giocatori che vengono utilizzati per sostituzioni temporanee per qualsiasi motivo. Questi giocatori saranno considerati nei 7 (sette) cambi concedibili anche se entrati in campo di gioco solo per una sostituzione temporanea. Sostanzialmente, a fine gara, la/e squadra/e che aveva-avevano in lista 8 (otto) sostituti/rimpiazzi, non dovrà/nno mai aver fatto entrare in campo di gioco 1 (uno) di questi otto giocatori.
Quindi in nessuna occasione tutti gli otto giocatori portati in panchina possono venire utilizzati “integralmente” ma sempre uno degli otto deve restare “fermo”.
Di conseguenza, a differenza di quanto asserito dalla reclamante, a leggere bene la normativa si intuisce che nessuna “limitazione” di utilizzo di tutti i giocatori di prima linea portati in panchina discende dalla corretta applicazione della norma, bensì è lasciata alla prudente valutazione dei dirigenti delle squadre far in modo che le sostituzioni/rimpiazzi di giocatori diversi da quelli abilitati al gioco in prima linea non vadano ad assorbire prematuramente ed interamente il numero dei cambi consentiti ma essi (dirigenti) tengano sempre conto nel disporre i cambi delle esigenze di giocare per quanto possibile mischie con contesa, situazione che è proprio quella desiderata e pretesa dall’ I.R.B. Neppure è accoglibile la tesi secondo la quale il caso di specie si attaglierebbe al disposto della Regola 3 Punto 3.2. : “ quando una
squadra è in campo con più di quindici giocatori l’arbitro ferma il gioco ed invita il capitano a ristabilire il numero di 15 in campo applicando semmai un calcio di punizione ma non la squalifica della squadra.”
Infatti nel caso occorso non si verte in questa suddetta situazione: la società Viadana Rugby ha sempre giocato con il numero corretto di giocatori (15) perché l’ultimo cambio avvenuto al 40° del secondo tempo ha comportato semplicemente il rimpiazzo di un giocatore infortunato (Sintich Nicola Andrea) con altro (Pratichetti Matteo) subentrato dalla panchina.
Al riguardo vi è da osservare che a quanto risulta a questo GSN si sarebbero tenute, in argomento, varie riunioni tra arbitri, tecnici, e rappresentanti delle società interessate alla applicazione della Circolare in questione, per cui si deve dare per assodato che i principi informatori della nuova regola siano stati recepiti nel modo giusto visto che non si sono palesate immediate contestazioni.
b) quanto all’inapplicabilità dell’art. 28, la reclamante sostiene che l’ambito di tale norma si circoscriverebbe alla fattispecie in cui uno o più giocatori abbiano partecipato ad una gara senza possibilità (ab initio si crede di interpretare) di parteciparvi.
Non è così. La situazione di impossibilità a partecipare ad una gara può nascere anche durante lo svolgimento della stessa quale risultato di una situazione specifica e cogente quale quella oggetto dell’attuale contestazione. In sostanza è ben vero che “idealmente” tutti gli otto giocatori di riserva possono “individualmente” essere chiamati a partecipare alla gara MA alla fine per uno solo di questi otto viene (deve venire) necessariamente meno la possibilità di utilizzo, in quanto ultimo di una “fila” che è stata tutta interamente utilizzata in precedenza.
A voler far paragoni, anche se non del tutto appropriati, è come se l’ottavo giocatore di cui sopra, con l’utilizzo precedente degli altri sette, fosse stato per ciò stesso messo nella condizione (ideale) di “squalificato”.
Il paragone è molto “tirato” ma qui ed ora serve per cercare di far comprendere al meglio il perché della violazione contestata alla società Viadana.
D’altra parte, sempre per chiarire il punto attraverso paragoni, fino alla scorsa stagione sportiva (2008/2009) nel Camp. U19 un giocatore appartenente alla cat. U19, anno di nascita 1991, quindi in regola con la partecipazione, non poteva però essere utilizzato in prima linea se non aveva compiuto il 17° anno di età, vuoi anche solo per un rimpiazzo e/o sostituzione, va da sé che il suo errato utilizzo avrebbe provocato l’applicazione ai sensi dell’art. 28/1 lett.e) della perdita della partita, della applicazione di 4 punti di penalità e della conseguente multa, (vedi Comunicati st.sp.07/08 -U19/1/GS del 3/10/2007;; st.sp. 08/09 -U19/1/GS dell’8 /10/2008; U19/6 GS del 19/11/2008) ;
Altro caso di formale applicazione dell’art. 28/1 lett.e) è riferito all’ inosservanza del numero minimo di giocatori di Formazione Italiana, per campionato, (vedi st.sp. 08/09 Com. A/5/GS del 5/11/08; B/9/GS del 26/11/08- st.sp. 09/10 Com. B/2/GS del 14/10/2009 e Com. Femm/3/GS del 28/10/2009) ecc…; tutto quanto sopra ricordato è utile per confermare che questa è e continuerà ad essere la linea comportamentale dell’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale.
c) l’argomento concernente la mancata rilevazione, statim, da parte dell’arbitro della violazione che si stava perpetrando è delicato solo e soltanto nei riflessi del comportamento della terna arbitrale che, evidentemente, ha dimenticato in quel frangente di controllare quante sostituzioni avesse sin ad allora effettuato la squadra del Viadana: la stessa non può peraltro prendere a pretesto una tale veniale mancanza per far discendere da questo operato il concetto consequenziale che l’ottavo giocatore poteva essere utilizzato dato che…in diversa ipotesi l’arbitro l’avrebbe impedito.
d) Quale richiesta subordinata finale la società Viadana chiede di valutare l’opportunità di applicare, in analogia ad un caso disciplinato nel recente passato dalla Commissione Giudicante (sentenza verso la società URC Capitolina) le esimenti di cui agli artt. 10 e/o 12 del R.d.G.
A tal proposito il GS ha preso in considerazione il momento temporale dell’ultimo cambio effettuato dal Viadana, (40° del secondo tempo); il tempo di gioco trascorso dopo questo cambio ossia 5 minuti; il fatto che in questi cinque minuti il risultato del campo non si è modificato; che, dunque, il pur erroneo utilizzo dell’ottavo cambio non ha sostanzialmente influito sul risultato finale, per trarne la considerazione che la richiesta subordinata della reclamante possa essere accolta nel senso di ritenere applicabile l’attenuante generica di cui all’art. 10 punto 2 del R.d.G. e per l’effetto disporre la cancellazione della specifica sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, confermando tuttavia la sanzione della gara persa con il risultato di 0 – 20 a favore del Petrarca (mete 0 – 4) e la multa di euro 350,00.
Il GSN, visti gli articoli 79, 80, 10 punto 2, 28/1 lettera e) del Regolamento di Giustizia, art.16 lett. b) del Regolamento Attività sportiva, il Comunicato Federale n. 2 del 25.11.2009 e la Circolare Informativa del CNAR n. 8/2009/2010,
-respinge il ricorso della società Viadana relativamente ai capi a) b) c) enucleati dal ricorso stesso, accoglie parzialmente la richiesta di cui al punto d) per cui in applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 10 punto 2 del R.d.G. dispone revocarsi a favore del R. Viadana la penalizzazione di quattro punti, ordinando quindi l’aggiornamento della classifica del Girone 2 di Coppa Italia
– conferma l’omologazione della perdita della gara con il risultato di quattro punti, ordinando quindi l’aggiornamento della classifica del Girone 2 di Coppa Italia
– conferma l’omologazione della perdita della gara con il risultato di 0 – 20 a favore del Petrarca (mete 0 – 4),
(risultato conseguito sul campo Petrarca 32 mete 4 —Viadana 29 mete 5), nonché la multa di euro 350,00 a carico della società Viadana;
-dispone infine restituirsi il contributo funzionale
La classifica del Girone 2 della Coppa Italia è da intendersi aggiornata come segue: Petrarca Padova punti 16; MPS Viadana 10; Ferla L’Aquila 8; Casinò di Venezia 5; Futura Park Rugby Roma 2
@Andrea Cimbrico | FIR